Da oltre 20 anni il mio Studio Legale tutela costantemente ed efficacemente un’equipe medico-chirurgica ed insieme abbiamo attraversato il mare magnum della giurisprudenza e della dottrina in materia, dalla responsabilità extracontrattuale a quella contrattuale, con conseguenze ben diverse sul piano probatorio e su quello del termine di prescrizione del diritto al risarcimento. L’aumento delle azioni risarcitorie contro i medici, in particolare, si è registrato a partire dal 1999 quando, con la nota sentenza n. 589/99, la Suprema Corte ricondusse la responsabilità di tutti gli esercenti la professione sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale (da c.d. contatto sociale). Ne è derivato il proliferare delle cause stante l’allungamento del termine prescrizionale da 5 a 10 anni. Ulteriore conseguenza fu, dall’altra parte, l’instaurarsi di un fenomeno comportamentale della classe medica, chiamato medicina difensiva: il medico, sfiduciato dall'ordinamento giuridico - visto più come un ostacolo alla professione, che come uno strumento di tutela - per paura di non comportarsi correttamente nei confronti della patologia da trattare, decide di prescrivere esami e terapie non necessarie (cd. medicina difensiva positiva), ovvero di evitare pazienti cd. ad alto rischio o terapie parimenti rischiose (medicina difensiva negativa). Ecco, dunque, l’intervento del legislatore, dapprima nel 2012 con la Legge Balduzzi (ben presto, comunque, superata dall’interpretazione giurisprudenziale) e poi nel 2017, con la Legge Gelli. La riforma Gelli (L.24/2017) ha istituito all’art.7 (qualificato espressamente come norma imperativa) un doppio binario, in cui la responsabilità civile è contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o in convenzione col Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina; infatti la norma statuisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Invece la responsabilità è extracontrattuale per il medico: l'esercente la professione sanitaria nell’ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La materia si è arricchita, nel tempo, di aspetti sostanziali e procedurali prima inesistenti o comunque marginali: dalla rilevanza, sempre più pregnante, attribuita al “consenso informato” per la tutela del diritto del paziente all’autodeterminazione, ai metodi risarcitori (vi è un rinvio espresso alle tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni private: D.lgs.209/2005) e ai vari aspetti del danno risarcibile. La riforma del 2017 ha altresì stabilito che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della nuova legge, ossia è tenuto a valutare se il medico abbia osservato o meno le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate. L’osservanza delle linee guida e delle buone pratiche di settore è addirittura qualificata, sul piano penale, come causa di esclusione della punibilità (art.590 sexies codice penale, introdotto dalla citata riforma) qualora la colpa del medico determinante le lesioni o la morte del paziente sia costituita da mera imperizia. Altre novità sono i filtri obbligatori pre-processuali - mediazione o accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi – e la necessità della nomina, nei suddetti procedimenti, non solo di un CTU medico-legale, ma anche di un medico specialista. Lo Studio tutela spesso anche pazienti che si sono imbattuti, purtroppo, in malpractice medica, anche all’interno di strutture pubbliche.
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