Diritto di Famiglia, Minorile e Unioni Civili

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Separazioni e divorzi

Lo studio segue separazioni consensuali (tali sono le procedure in cui si raggiunge, con l’ausilio di uno o più legali, l’accordo tra coniugi, che poi, trasfuso in un ricorso, viene omologato dal Tribunale in composizione collegiale, previa comparizione personale dinanzi al Presidente) e giudiziali. In quest’ultimo tipo di separazione si instaura una causa: l’iniziativa è unilaterale perché vi è maggiore conflittualità tra coniugi; anche in questo caso vi è un’udienza Presidenziale, in sede della quale, peraltro, se il tentativo di conciliazione fallisce, vengono assunti i cd. Provvedimenti provvisori ed urgenti, mentre la causa prosegue dinanzi al Giudice istruttore. L’altro coniuge non può sottrarsi alla decisione di separarsi – infatti si può avere una sentenza cd. parziale sull’an - ma può contrastare le condizioni separative inerenti tutte le altre questioni: casa, assegno, affidamento e collocazione dei figli minori; dopo l’istruttoria, si avrà la sentenza definitiva.

Vi possono essere anche i cd. Mutamenti di titolo: l’iniziativa unilaterale, a seguito delle trattative, può sfociare in un accordo ed in tal caso la separazione muta il titolo da giudiziale a consensuale. Analogamente dicasi per i divorzi, che similmente possono essere congiunti e giudiziali.

Il divorzio “breve”. Il termine per poter introdurre la domanda di divorzio è stato recentemente (nel 2015) ridotto da 3 anni a 12 mesi nella separazione giudiziale, a far data dall’udienza presidenziale e purché sia passata in giudicato (sia definitiva) la sentenza parziale sull’an della separazione, cioè il provvedimento che stabilisce lo status di coniuge separato. Il termine è stato ulteriormente ridotto a 6 mesi qualora la separazione sia stata consensuale.

Le modifiche

Quando vi siano dei mutamenti nella realtà fattuale (ad es. un considerevole aumento – o, viceversa, una notevole diminuzione - reddituale del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento) si può instaurare un procedimento per ottenere la modifica delle condizioni separative o divorzili.

Vi possono poi essere azioni dinanzi al Giudice Tutelare per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed altre a tutela dei minori (ad es.per la nomina di un curatore speciale quando vi è conflitto su questioni patrimoniali). Altri procedimenti vanno invece incardinati davanti al Tribunale dei Minori, ad esempio quelli per limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.

  • Le spese straordinarie per i figli: una delle condizioni su cui spesso sono sorte diatribe tra i genitori separati e divorziati, non essendovi una specifica definizione normativa che qualifichi come straordinaria o meno una certa tipologia di spesa, per cui spesso hanno sopperito i Giudici. Ecco perché il Consiglio Nazionale Forense nel 2017 ha emanato delle Linee guida in materia, anche se ormai in molti Fori erano già stati adottati dei Protocolli di riferimento. Anche Il Tribunale spezzino, in accordo con il locale Consiglio dell’Ordine Forense, nel dicembre 2018 ha emanato in proposito le linee guida da adottarsi in mancanza di diverso accordo tra i genitori. Generalmente viene stabilita una percentuale paritaria di partecipazione alle spese straordinarie, ma si vedono anche percentuali diverse.;
  • Il mantenimento dei figli: principio giurisprudenziale consolidato, fino ad oggi, quello per cui il genitore non collocatario debba corrispondere un contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Recentemente, però, il principio è stato scalfito dalla sentenza della Cassazione n.17183 del 14 agosto 2020 , con cui viene stabilito l’obbligo del figlio, finiti gli studi (non importa se liceali, universitari o specialistici) di fare di tutto per trovare un lavoro qualunque pur di rendersi autonomo, in attesa di un impiego più corrispondente alle proprie aspirazioni. Per la S.C. «l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione».

Unioni civili e convivenze

Nel 2016 (Legge Cirinnà) ne è stata introdotta la regolamentazione.
L’unione civile è un istituto giuridico che estende alle coppie (maggiorenni) dello stesso sesso il fascio di diritti e doveri (tranne alcune eccezioni, quale l’obbligo di fedeltà) propri del matrimonio. Il regime patrimoniale, salvo diversa convenzione, è quello della comunione dei beni. L’unione può sciogliersi con effetto immediato (divorzio) senza la necessità di una previa separazione. E’ sufficiente che siano trascorsi 3 mesi dalla comunicazione all’Ufficiale di Stato civile, da parte anche di uno solo dei partner, della volontà di sciogliersi dal vincolo.

La convivenza di fatto può invece riguardare sia coppie omosessuali, sia coppie etero. Lo Studio si occupa anche della stesura dei“contratti di convivenza” nella forma di scrittura privata autenticata, tesi a regolare alcuni aspetti dell’unione (le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni),... e della loro trasmissione all’Anagrafe del Comune di residenza, affinché sia reso opponibile ai terzi.

In mancanza di un contratto di convivenza che disciplini anche l’ipotesi della cessazione della stessa, con pattuizioni relative, ad es., all’obbligo di mantenimento a carico di un componente a favore dell’altro, la legge stabilisce che la cessazione della convivenza legittima solamente la richiesta (con giudizio ordinario) , di un mero assegno alimentare (ben inferiore a quello di mantenimento) purché il richiedente si trovi in stato di bisogno.

Per i provvedimenti riguardanti i figli (responsabilità genitoriale) si applica, invece, un procedimento speciale camerale ai sensi dell’art.337 bis e seguenti c.c. (più veloce) che stabilirà sull’affidamento, sulla collocazione e sul mantenimento dei figli.

*(La materia ha subito profondi cambiamenti a seguito della Riforma Cartabia e, pertanto, il sito sarà oggetto di aggiornamenti.)

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