Separazioni e divorzi Vi possono essere anche i cd. Mutamenti di titolo: l’iniziativa unilaterale, a seguito delle trattative, può sfociare in un accordo ed in tal caso la separazione muta il titolo da giudiziale a consensuale. Analogamente dicasi per i divorzi, che similmente possono essere congiunti e giudiziali. Il divorzio “breve”. Il termine per poter introdurre la domanda di divorzio è stato recentemente (nel 2015) ridotto da 3 anni a 12 mesi nella separazione giudiziale, a far data dall’udienza presidenziale e purché sia passata in giudicato (sia definitiva) la sentenza parziale sull’an della separazione, cioè il provvedimento che stabilisce lo status di coniuge separato. Il termine è stato ulteriormente ridotto a 6 mesi qualora la separazione sia stata consensuale. Le modifiche Quando vi siano dei mutamenti nella realtà fattuale (ad es. un considerevole aumento – o, viceversa, una notevole diminuzione - reddituale del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento) si può instaurare un procedimento per ottenere la modifica delle condizioni separative o divorzili. Vi possono poi essere azioni dinanzi al Giudice Tutelare per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed altre a tutela dei minori (ad es.per la nomina di un curatore speciale quando vi è conflitto su questioni patrimoniali). Altri procedimenti vanno invece incardinati davanti al Tribunale dei Minori, ad esempio quelli per limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale. Unioni civili e convivenze La convivenza di fatto può invece riguardare sia coppie omosessuali, sia coppie etero. Lo Studio si occupa anche della stesura dei“contratti di convivenza” nella forma di scrittura privata autenticata, tesi a regolare alcuni aspetti dell’unione (le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni),... e della loro trasmissione all’Anagrafe del Comune di residenza, affinché sia reso opponibile ai terzi. In mancanza di un contratto di convivenza che disciplini anche l’ipotesi della cessazione della stessa, con pattuizioni relative, ad es., all’obbligo di mantenimento a carico di un componente a favore dell’altro, la legge stabilisce che la cessazione della convivenza legittima solamente la richiesta (con giudizio ordinario) , di un mero assegno alimentare (ben inferiore a quello di mantenimento) purché il richiedente si trovi in stato di bisogno. Per i provvedimenti riguardanti i figli (responsabilità genitoriale) si applica, invece, un procedimento speciale camerale ai sensi dell’art.337 bis e seguenti c.c. (più veloce) che stabilirà sull’affidamento, sulla collocazione e sul mantenimento dei figli. *(La materia ha subito profondi cambiamenti a seguito della Riforma Cartabia e, pertanto, il sito sarà oggetto di aggiornamenti.)
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